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Chiedere la concessione dell'assegno di inclusione

Descrizione

Chiedere la concessione dell'assegno di inclusione

L'assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa istituito con il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (Decreto Legge  4/05/2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 03/07/2023 n. 85).

La misura è soggetta a requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare, all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS e il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Approfondimenti

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità
  • minorenne
  • con almeno 60 anni di età
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione. 

Inoltre devono essere rispettati ulteriori requisiti quali: 

1) Cittadinanza e residenza

 Il richiedente della misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al decreto legislativo 19/11/2007, n. 251
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. 

La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

2) Economici

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. 

Se il nucleo è composto interamente da persone con età pari o maggiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in 7.560 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. 

3) Soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta. 

4) Patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare della casa di abitazione non superiore a 150.000 euro 
  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore ad 30.000 euro 
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro. Il limite è incrementato ulteriormente di:
    • di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo
    • di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità
    • di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.  

Ulteriori condizioni:

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. 

Ad esclusione di dimissioni per giusta causa e risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15/07/1966, n. 604.

Per ottenere l’assegno di inclusione oltre ad avere i requisiti richiesti deve essere presentata domanda tramite i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF).

Successivamente il richiedente dovrà iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e presentarsi nei 120 giorni successivi presso i servizi sociali per il primo appuntamento. 

Ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui.

L'importo viene calcolato in base ai componenti del nucleo familiare e può arrivare fino a 7.560 euro annui in caso di nucleo composto interamente da persone con età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

L’importo è di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. 

Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Per richiedere l'assegno di inclusione sono necessarie le seguenti informazioni da inserire nel form dopo l'acquisto:

  • documento d'identità e codice fiscale richiedente
  • codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico non residente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)
  • attestazione ISEE
  • delega firmata disponibile dopo l'acquisto.

L'assegno di inclusione viene erogato a partire dal 1/01/2024.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione", con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Requisiti

Per conoscere nel dettaglio i requisiti e le modalità di accesso, consulta tutte le informazioni pubblicate sul sito dell'INPS.

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